="text/css">
ATTI DI COMPRAVENDITA, COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI, DONAZIONE e DIVISIONE | ||
ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETA' DI PERSONE | ||
ATTI DI COMPRAVENDITA, COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI, DONAZIONE e DIVISIONE | ||
- Titolo di proprietà (attesta la titolarità del bene o dei beni in capo all'avente diritto, e di norma consente di risalire anche al precedente titolare); - Visura catastale (consente l'esatta individuazione dell'immobile evitando errori ed imprecisioni); - quando l'atto ha ad oggetto TERRENI: Certificato di destinazione urbanistica (rilasciato dal Comune ove è ubicato l'immobile, in bollo) necessario ai sensi dell'art. 18 legge 47/85; - quando l'atto ha ad oggetto FABBRICATI: Fotocopia (ove possibile) o estremi della licenza o concessione edilizia o della DIA (ai sensi del nuovo T.U. edilizia) e/o copia della domanda di condono edilizio completa delle ricevute di pagamento dell'oblazione e ove richiesti degli oneri concessori nonché certificato attestante la presenza o meno (sull'area edificata abusivamente) dei vincoli di cui agli artt. 32 e 33 legge 47/85 (all'Ufficio Urbanistica del Comune, in bollo) ed eventualmente estremi (ove possibile, fotocopia) del Nulla Osta rilasciato o certificato rilasciato dall'Autorità competente per il vincolo di avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio del Nulla Osta stesso tutto ciò è necessario ai sensi dell'art. 40 legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni; - trattandosi di donazione: estremi (con indicazione dei valori dichiarati in atto) dei precedenti atti di donazione da parte del donante a favore dello stesso donatario; PRIMA della stipula è comunque necessario fornire: fotocopia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali delle parti; - eventuali procure generali o speciali; - estratto dell'atto di matrimonio (all'anagrafe in carta semplice) per le parti coniugate. |
||
|
||
- estratto atto di matrimonio; |
||
|
||
- visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. relativa all'Impresa; |
||
|
||
- oggetto sociale; - se c'e' conferimento di azienda: visura camerale, eventuali licenze e/o autorizzazioni inerenti l'esercizio dell'Impresa, situazione patrimoniale il più possibile aggiornata. |
||
- oggetto sociale; - se c'e' conferimento di azienda, di immobili o in genere di beni diversi dal denaro: visura camerale per le aziende, eventuali licenze e/o autorizzazioni inerenti; relazione giurata del perito nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 e ss. PRIMA della stipula, oltre i dati variabili (denominazione, sede, durata, capitale e quote, amministrazione ecc.) è comunque necessario fornire: ricevuta di avvenuto deposito presso una Banca dei 2,5/10 (cioè del 25%) del capitale sociale. E' opportuno anche fornire un certificato penale (del Casellario Giudiziale) dell'amministratore o degli amministratori. Quanto ai Sindaci, ove esista un Collegio Sindacale, occorre l'attestazione della qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti. |
||
Si segnala che l'aggravio dell'imposta sostitutiva da corrispondersi sui mutui (pari al 2% dell'importo mutuato) trova applicazione solo qualora trattasi di mutui contratti “per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis all'art. 1 Tariffa parte prima annessa al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”. Ne consegue che continua ad applicarsi il regime agevolato con imposta sostitutiva ad aliquota 0,25% in tutti i casi in cui l'operazione rivesta le caratteristiche di “prima casa”. E' da segnalare altresì l'importante novità legislativa in virtù della quale oggi godono delle medesime agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 601/73 (quindi dell'imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25%) anche le operazioni di mutuo poste in essere da Enti, Istituti, Fondi e Casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti (per esempio, INPDAP, INPS ecc.). |
||
Occorre produrre il certificato di proprietà del veicolo, in originale, il libretto di circolazione ed il documento di riconoscimento dell'intestatario, che deve firmare l'atto di trasferimento; quanto all'acquirente, è sufficiente una fotocopia del documento di riconoscimento, non essendo necessaria la sua presenza (si autentica solo la firma del proprietario). Un atto bilaterale (cioè con firma autenticata di entrambe le parti, venditore ed acquirente) è necessario in caso di smarrimento e richiesta di duplicato del foglio complementare. |
||
In presenza dei seguenti requisiti: - residenza nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato (in mancanza, si hanno 18 mesi di tempo per trasferivi la residenza dal Comune di provenienza); - dichiarazione (necessaria in atto) di non possedere in via esclusiva, a titolo di proprietà o altro diritto reale, altro fabbricato o porzione di fabbricato ad uso abitativo, nel Comune ove è sito l'immobile acquistato; - dichiarazione da rendere sempre in atto di voler adibire l'immobile in oggetto a propria esclusiva abitazione e di non possedere, a titolo di proprietà o altro diritto reale, nemmeno per quota o in comunione con il coniuge, altro fabbricato o porzione di fabbricato già acquistato usufruendo delle agevolazioni ”prima casa”. L'agevolazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (pari per ciascuna ad Euro 129,11). L'agevolazione spetta anche ai cittadini italiani residenti all'estero (ovviamente per una sola volta) ed agli appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alle Forze Armate ecc. senza vincolo di residenza. Un'importante conseguenza del possesso o meno dei requisiti per godere della “prima casa” riguarda l'individuazione del moltiplicatore da applicare per determinare il valore “catastale” dell'immobile, ai fini fiscali: trattandosi di PRIMA CASA, il valore fiscale dell'immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 115,5; in caso contrario, il moltiplicatore della rendita catastale è 126. TUTELA DELL'ACQUIRENTE di immobili da costruire E' entrata in vigore il 28 agosto 2004 la legge delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela degli acquirenti di immobili del tutto da edificare o ancora in corso di costruzione; tali decreti dovranno prevedere, tra l'altro, una limitazione all'esperibilità delle azioni revocatorie nei confronti dell'acquirente, l'obbligo per il costruttore di provvedere ad una fidejussione (rilasciata da Banca, compagnia di assicurazioni o altro soggetto autorizzato) a garanzia della restituzione delle somme, delle spese e di quanto altro abbia costituito esborso da parte del promissario acquirente, in caso di crisi del costruttore, ed altre forme di garanzia tra cui l'istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio di quanti fra il 31 dicembre 2003 e la data di entrata in vigore della legge abbiano subito delle perdite patrimoniali a fronte del mancato conseguimento dell'immobile.
|
||
Viale Pio XI n. 97 - 89133 Reggio Calabria - Tel.0965-891434 Fax 0965-313924 |